Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2025/2026 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2025/2026.
- Pensione di vecchiaia (art. 2 del lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2023/2024.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
- Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto- legge 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni utile, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utili e con un’età anagrafica di almeno
58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto del 18 luglio 2023 (G.U. nr. G.U. nr.243 del 17 ottobre 2023)
Nell’allegato la tabella semplificata …..controlla