Come è noto, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, nel rispetto di determinate condizioni di legge, stabilite dalle diverse normative vigenti, possono richiedere anticipazioni e rimborsi delle spese legali, sostenute a seguito di procedimenti giudiziari instaurati nei loro confronti per attività connesse al servizio.
Da anni le OO.SS. hanno segnalato la difficoltà attuative riscontrate per beneficiare della norma creta a tutelare la serenità lavorativa del personale. Oggi l’amministrazione senza creare un tavolo specifico con le OO.SS. della Polizia di Stato, si accinge a modificare la predetta norma peggiorandola, abdicando al proprio ruolo e ancora una volta a fare uso indiscriminato dell’avvocatura dello Stato, allungando di fatto, la già farraginosa e controversa normativa.
A seguire le osservazioni di federazione inviate all’Ufficio per le Relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza…
Con riferimento alle proposte di modifiche normative relative alla “tutela legale”, proposte dall’Amministrazione, si evidenzia che a fronte di alcune proposte positive, per quel che riguarda l’anticipo spese legali, emerge un arretramento dell’ autonomia, oggi prevista dal contratto.
Si alza la soglia da 5.000 a 10.000 euro, ma si introduce il giudizio dell’ Avvocatura dello Stato che, come detto,la norma contrattuale attuale non prevede, così allungando oltremodo i tempi per l’erogazione dell’anticipo che, ex adverso, dovrebbero essere celeri proprio per la natura dell’istituto.
Spostando l’aspetto decisionale dall’amministrazione all’Avvocatura dello Stato, si fa un passo indietro, ed i tempi di esecuzione, che per il contratto sono di 30 GG come un normale atto amministrativo, si dilatano trasformando il procedimento amministrativo da semplice a complesso, per cui cui non c’è certezza nei tempi, atteso l’intervento dell’ organo tecnico, che ad oggi porta a ritardi anche di molti mesi nei giudizi di congruità.
Preso atto dell’ampliamento delle cause di esclusione della rivalsa di cui al comma 2, si segnala, tuttavia, che tale miglioramento del quadro di garanzia non si applica ai giudizi civili, amministrative contabili, in quanto il comma 3 specifica che a tali giudizi si applica il comma 1.
Distintamente.
FSP POLIZIA DI STATO ES-LS – CONSAP – MP